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Sez. 2, Sentenza n. 5167 del 21/10/1985 (Rv. 442474 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1339 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442474-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1339 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione agraria, l'art. 8 della legge n. 590 del 1965 nel fissare il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo (con sospensione nel caso di colui il quale esercita il diritto di prelazione dimostri con apposita certificazione di avere presentato domanda di concessione di mutuo ammessa ad istruttoria) fa salva espressamente (sesto comma) ogni diversa pattuizione fra le parti con la conseguenza che, restando consentito alle parti di stabilire un diverso termine per quel pagamento, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1339 cod. civ., in tema di inserzione automatica di clausole. (V 3450/80, mass n 407291).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)