Sez. 2, Sentenza n. 3222 del 16/05/1981 (Rv. 413797 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La buona fede che, a norma dell'art 938 cod civ, consente al giudice di attribuire al costruttore la porzione del suolo occupato e che - non potendo presumersi - deve essere da questi dimostrata, consiste nel ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo e, conseguentemente, di non commettere usurpazione alcuna. Con la conseguenza che essa va esclusa qualora, in relazione alle particolari circostanze (nella specie, la notevole divergenza tra i dati catastali e quelli risultanti dal tipo di frazionamento allegato ai contratti), fin dall'inizio doveva insorgere il dubbio sulla legittimita dell'occupazione del suolo del vicino. (Conf 671/77, mass n 384243; (Conf 2131/73, mass n 365336; (Conf 1692/70, mass n 347629, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)