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Sez. 1, Sentenza n. 4537 del 13/07/1981 (Rv. 415249 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DANNO DA SVALUTAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415249-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DANNO DA SVALUTAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE.*

In materia di obbligazioni di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, che da luogo ad un debito di valore (art 2056 cod civ) non e applicabile l'art 1224 cod civ il quale disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie in cui l'entita della prestazione del debitore sia stata originariamente determinata con riferimento all'unita monetaria legale di misura e che danno luogo ad un debito di valuta. Pertanto, in siffatta ipotesi, il creditore non e tenuto a provare il maggior danno derivatogli dalla svalutazione monetaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)