Sez. 3, Sentenza n. 5750 del 24/10/1988 (Rv. 460275 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - DEBITO DI VALORE - DANNO DA SVALUTAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - DEBITO DI VALORE - DANNO DA SVALUTAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione di risarcimento dei danni di inadempimento contrattuale costituisce - al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale e aquiliana - un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in Sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi e dimostri il danno maggiore ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. (danni nelle obbligazioni pecuniarie). (V 4461/85, mass n 441926; (V 890/84, mass n 433090; (V 4537/81, mass n 415249; (V 3929/79, mass n 400386; (V 5670/77, mass n 389203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)