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Sez. 2, Sentenza n. 4461 del 21/08/1985 (Rv. 441926 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DEBITO DI VALORE - PROVA DEL DANNO MAGGIORE DERIVATO DALLA SVALUTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441926-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DEBITO DI VALORE - PROVA DEL DANNO MAGGIORE DERIVATO DALLA SVALUTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione di risarcimento dei danni di inadempimento contrattuale costituisce - al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale e aquiliana - un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in Sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi e dimostri il "danno maggiore" ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. (danni nelle obbligazioni pecuniarie). (V 890/84, mass n 433090; (V 4537/81, mass n 415249; (V 3929/79, mass n 400386; (V 5670/77, mass n 389203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)