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Sez. U, Ordinanza n. 28874 del 09/12/2008 (Rv. 605985 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia di sentenza declinatoria di giurisdizione - Inammissibilità del regolamento - Sussistenza - Prevalenza rispetto ad altre cause di inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605985-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

L'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, stante la sua improponibilità "ab origine", per avere il giudice di primo grado emesso, prima ancora della ricezione della notifica del ricorso per regolamento all'altra parte, una sentenza declinatoria di giurisdizione, va dichiarata in via preliminare rispetto sia all'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, sia alla pure sopravvenuta improcedibilità per essersi pronunciate le Sezioni Unite sul ricorso ordinario proposto ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., avverso la suddetta sentenza del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)