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Sez. L, Sentenza n. 9652 del 16/06/2003 (Rv. 564329 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Contenuto sostanziale della pretesa azionata - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564329-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa; ne consegue che un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi", e ciò tanto più nel caso in cui il fatto assunto e la sua giuridica qualificazione siano espressi nella parte espositiva del ricorso, come presupposti necessari della conseguente domanda, e non siano ripetuti nella conclusiva richiesta. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'accertamento della simulazione della natura autonoma di una parte del rapporto intercorso tra le parti, sostenuta nella parte espositiva del ricorso pur se non inclusa nel "petitum" conclusivo, fosse causalmente connessa, costituendone la necessaria premessa, con la domanda avente per oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento, giuridicamente fondata, appunto, sull'asserita simulazione della natura autonoma di una parte del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)