Sez. 1, Sentenza n. 1644 del 11/03/1986 (Rv. 444998 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CLAUSOLA DI PREVISIONE D'UNA PERIZIA COLLEGIALE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE - EFFETTI - MUTAMENTO DEL TITOLO DELL'OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI PERITALI - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CLAUSOLA DI PREVISIONE D'UNA PERIZIA COLLEGIALE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE - EFFETTI - MUTAMENTO DEL TITOLO DELL'OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI PERITALI - CONSEGUENZE.*
Nel contratto di Assicurazione privata ex art. 1882 cod. civ., l'eventuale clausola di previsione di una perizia collegiale per la valutazione del danno indennizzabile ha il limitato effetto di rendere improponibile l'Azione giudiziaria dell'assicurato fino al momento della conclusione di tale perizia (dal quale soltanto comincia quindi a decorrere la prescrizione di cui all'art. 2952 cod. civ.) ma non vale a mutare il titolo dell'obbligazione dell'assicuratore neanche nel caso in cui lo stesso abbia accettato le conclusioni peritali in ordine all'esistenza e consistenza del danno, essendo questo pur sempre un riconoscimento del debito che sorge dal contratto di Assicurazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)