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Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 10/07/1996 (Rv. 498477 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Credito indennitario - Applicabilità termine ordinario di prescrizione anziché termine annuale - Novazione - Necessità - Affidamento ad arbitri irrituali dell'accertamento della spettanza e dell'entità dell'indennizzo - Novazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498477-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Il credito indennitario dell'assicurato, per sottrarsi alla prescrizione annuale prevista dall'art. 2952, comma 2, cod. civ., e ricadere nell'ambito della regola generale di cui all'art. 2946 cod. civ., deve perdere - per effetto di novazione - la qualità di diritto derivato dal contratto di assicurazione. Non comporta novazione l'affidamento ad arbitri irrituali dell'accertamento della spettanza e dell'entità dell'indennizzo, essendo a tal fine necessaria l'individuazione, nelle clausole di polizza e negli accordi di attuazione delle stesse, di un "quid pluris" rispetto al patto compromissorio, e cioè l'intento di caducare l'originario rapporto, facendone nascere uno nuovo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)