Sez. 1, Sentenza n. 5080 del 04/10/1982 (Rv. 422976 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - CAUSA DETERMINATIVA DEL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO DI ENTRAMBI I CONIUGI - NECESSITÀ - OBBLIGO DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - SUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - CAUSA DETERMINATIVA DEL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO DI ENTRAMBI I CONIUGI - NECESSITÀ - OBBLIGO DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - SUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. (come modif. Dall'art. 33 della legge 19 maggio 1975 n. 151), il giudizio di separazione personale dei coniugi ha ad oggetto la ricerca della causa determinativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero di grave pregiudizio all'educazione della prole, ed eventualmente (ma solo su richiesta di una delle parti o di entrambe) la ricerca dell'addebitabilità di tale causa, che si sia concretata in un comportamento (cioè in "Atti" contrari ai doveri del matrimonio). Discende che qualsiasi colpa, per grave che sia, non può costituire una causa capace di determinare autonomamente ed automaticamente il diritto alla separazione e, eventualmente, alla sua addebitabilità all'altro coniuge, bensì acquista Rilevanza, ai fini della separazione, unicamente se da essa, almeno come concausa, sia in concreto derivata la fine, almeno sul piano morale, della convivenza dei coniugi, con l'ulteriore conseguenza che il giudizio sull'addebitabilità della separazione richiede la considerazione del comportamento reciproco di entrambi i coniugi, anche quando uno soltanto di essi abbia chiesto l'addebitabilità all'altro, fermo, però, l'Obbligo per il giudice di decidere iuxta alligata et probata (art. 115 cod. proc. civ.). (V 728/82, mass n 418535; (V 5584/81, mass n 416304; (V 4127/81, mass n 414789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)