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Sez. 1, Sentenza n. 15142 del 10/10/2003 (Rv. 567378 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda avente ad oggetto un diritto eterodeterminato - Domanda di ammissione al passivo per il prezzo di un contratto di compravendita - Successiva domanda di ammissione per il credito di restituzione di un finanziamento - Modificazione del fatto costitutivo - Sussistenza - Conseguenze - Novità della domanda - Conseguenze - Ammissibilità della domanda in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567378-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Nel caso di domanda giudiziale avente ad oggetto un diritto "eterodeterminato ", poiché per la sua individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte, la sua modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità; pertanto, nel caso di modificazione del fatto costitutivo in appello, la domanda è inammissibile, anche se quest'ultimo, benché non allegato nel giudizio di primo grado, risulti provato (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che - nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento - ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di ammissione al passivo per il credito da rimborso di un finanziamento proposta in sede di gravame, avendo la parte chiesto con la domanda ex art. 93, legge fall., l'ammissione al passivo per il prezzo di una compravendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)