diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003 (Rv. 564565 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modifica in appello della 'causa petendì - Caratteri - Mutamento dei fatti costitutivi del diritto - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie in tema di domanda di risarcimento danni da incidente stradale. .
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564565-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" in un caso in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni da incidente stradale, deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, aveva sostenuto che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)