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Sez. 2, Sentenza n. 11227 del 13/11/1997 (Rv. 509843 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Richiesta di un condomino di riduzione in pristino di quanto realizzato in violazione del regolamento pattizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509843-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il principio secondo il quale il giudice, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 2058 cod. civ., non può disporre il risarcimento per equivalente (anche se la reintegrazione in forma specifica risulti particolarmente onerosa per il debitore) qualora il diritto leso presenti caratteri di assolutezza (inconciliabile con qualsiasi forma di reintegrazione che non sia quella del ripristino dello "status quo ante"), non consente di escludere che il danneggiato possa richiedere ed ottenere la reintegrazione in forma specifica anche qualora risulti leso il suo diritto di condomino derivante dalla violazione del regolamento pattizio (nella specie, costruzione di un lucernario in contrasto con il divieto imposto dal regolamento condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)