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Sez. 2, Sentenza n. 6035 del 29/05/1995 (Rv. 492552 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Azioni di tutela di un diritto reale (es. demolizione) - Eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica - Disposizione del risarcimento per equivalente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492552-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

L'art. 2058 secondo comma cod. civ., il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non è applicabili alle azioni di tutela di un diritto reale (nella specie, domanda di demolizione di opere eccedenti i limiti massimi di superficie contrattualmente previsti a favore del fondo vicino)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)