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Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999 (Rv. 526694 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 cod. civ. il risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Applicabilità nelle azioni intese a far valere un diritto reale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526694-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

L'art. 2058 secondo comma cod. civ. che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)