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Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 03/03/1997 (Rv. 502742 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Giudizio di liquidazione del danno - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio - Successione degli eredi nel giudizio - Liquidazione dei danni futuri originariamente richiesti - Criteri - Riferimento alla durata probabile della vita - Perdurante ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502742-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione dei danni futuri che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" e non "iure proprio", va effettuata con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato, sicché non è più giustificato il metodo di liquidazione basato sulla capitalizzazione attuariale del triplo della pensione sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 257 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)