Sez. 3, Sentenza n. 10773 del 29/09/1999 (Rv. 530338 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Soggetto deceduto non ancora avviato al lavoro - Risarcimento del danno patrimoniale a favore dei genitori e dei fratelli - Ammissibilità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
In tema di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla morte di un prossimo congiunto, la circostanza che quest'ultimo (nella specie, un diciottenne iscritto all'ultimo anno delle scuole superiori) non fosse ancora avviato al lavoro al momento del decesso derivato da fatto illecito altrui non esclude, "ipso facto", la configurabilità astratta di un danno patrimoniale futuro risarcibile a favore dei genitori e dei fratelli. In tale ipotesi, difatti, il giudice è tenuto ad un duplice ordine di valutazione, sulla scorta delle circostanze del caso concreto e dei dati ricavabili dalla comune esperienza, dovendo, da un canto, stabilire, in via presuntiva, l'"an" ed il "quomodo" di un futuro esercizio di attività lavorativa da parte del defunto, e, dall'altro, apprezzare se ed in quale misura il defunto stesso avrebbe, con i proventi di tale attività, contribuito ai bisogni della famiglia ovvero a quelli di uno o più componenti del nucleo familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)