diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 489 del 20/01/1999 (Rv. 522435 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Giudizio di liquidazione del danno - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio - Successione degli eredi nel giudizio - Liquidazione del danno biologico e patrimoniale in senso stretto originariamente richiesto - Criteri - Riferimento alla durata probabile della vita - Perdurante ammissibilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione della sentenza pronunciata sulla base del predetto criterio nel presupposto della esistenza in vita del danneggiato, la cui morte, avvenuta in epoca successiva alla precisazione delle conclusioni, non sia stata conosciuta dal giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522435-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta ed indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico e patrimoniale in senso stretto che gli eredi del defunto richiedano " iure successionis" e non " iure proprio " va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. Ciò, peraltro, non comporta che sia ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata sulla base del criterio probabilistico per tale specifico motivo, allorché la morte del danneggiato, intervenuta in epoca successiva alla precisazione delle conclusioni, sia stata ignota al giudice, non ricorrendo, in tale ipotesi, né un errore "in iudicando", né un errore "in procedendo", e non essendo, pertanto, configurabile un vizio della sentenza per alcuno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 360 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)