Sez. 3, Sentenza n. 45179 del 15/10/2013 Ud. (dep. 08/11/2013) Rv. 257627 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Reati sessuali - Attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - Congruità dell'offerta - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In tema di atti sessuali con minorenne, la valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non può essere condotta sulla scorta di un semplice "criterio equitativo" ma deve tener conto della dimensione concreta degli effetti del reato, da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche. (Nel caso di specie la Corte ha censurato la motivazione della sentenza di merito che aveva considerato incongrua l'offerta risarcitoria sul presupposto, non documentato, della compromissione del regolare sviluppo psico-fisico della minore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)