diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10019 del 16/09/1999 (Rv. 530110 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazioni dell'addebito - Specificità - Riferimento ad una precedente comunicazione al lavoratore in ordine ai fatti addebitati - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530110-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Con riguardo al procedimento disciplinare, regolato dall'art. 7 stat. lav., la prescritta contestazione dell'addebito al lavoratore deve essere precisa e puntuale, con l'indicazione specifica dei fatti addebitati; tale requisito di specificità può ritenersi soddisfatto anche quando la dichiarazione del datore di lavoro faccia riferimento, per una più precisa indicazione dei fatti, ad una precedente comunicazione al lavoratore medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)