Sez. 3, Sentenza n. 835 del 10/02/1981 (Rv. 411323 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DI ALCUNI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DELLA CASA COMUNE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DI ALCUNI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DELLA CASA COMUNE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
La comunanza di tetto e di mensa non costituisce un dato imprescindibile ma solo un indice, sia pure particolarmente sintomatico, dell'esistenza della comunione di vita, di lavoro e di interessi caratterizzante la comunione tacita familiare, la quale, pertanto, non viene meno per l'allontanamento di alcuni membri della famiglia dalla casa comune, ove questo sia determinato non dalla volonta di disgregare il nucleo familiare e di ricercare un'autonoma sufficienza economica ma - persistendo la comunione di vita lavorativa e di interessi - unicamente da necessita contingenti, quali quelle relative alla sistemazione matrimoniale di singoli componenti della comunione, per la limitata capacita delle strutture immobiliari esistenti sul fondo, o quelle attinenti allo svolgimento da parte di taluno di essi, secondo le indicazioni del capo famiglia, di una distinta attivita lavorativa i cui proventi siano devoluti al nucleo familiare. (V 337/80, mass n 403727; (V 4382/77, mass n 387972; (V 224/77, mass n 383744; (V 3011/75, mass n 377102; (V 1199/70, mass n 346826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)