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Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 26/08/1975 (Rv. 377102 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377102-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La comunanza di mensa, abitazione e lavoro non e, di per se sola, elemento sufficiente per far ritenere l'esistenza di una comunione tacita familiare, ove manchi la formazione di un unico peculio, destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia ed all'eventuale acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare. (V 2454/67, mass n 329752).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)