Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 04/09/1970 (Rv. 346826 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
La comunione tacita familiare deriva da una formazione spontanea, nella quale prevale l'affectio familiaris diretta a mantenere una reciproca assistenza economica e spirituale dei componenti. Di essa sono elementi caratteristici un patrimonio indiviso, la comunanza dei lucri e delle perdite, la comunanza di tetto e di mensa e la Mancanza totale di rendiconto. Tali elementi debbono sussistere tutti, ma possono atteggiarsi in modo piu o meno marcato caso per caso. L'indagine sulla ricorrenza o meno di tutti i detti elementi e sulla loro permanenza in concreto involge un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che, ferma restando la originaria comunanza di vita e di lavoro, l'allontanamento temporaneo di un partecipante dal tetto comune, reso necessario dal suo matrimonio, non aveva carattere definitivo ma era contingente come dimostrava la circostanza che dopo un anno tutti i partecipanti avevano costruito un nuovo e piu capace edificio comune, nel quale avevano ripreso la comunanza di tetto. Il SC ha affermato che esattamente i giudici di merito avevano escluso che l'allontanamento temporaneo del partecipante avesse fatto venir meno la sua appartenenza al consorzio familiare ed ha enunciato il principio che precede. (V 2126-68, mass n 334291 2725-67, mass n 330219 2454-67, mass n 329752 2264-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)