Sez. 4, Sentenza n. 7417 del 25/05/1981 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149918 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - CONTROLLO IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - CONTROLLO IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Gli accertamenti e gli apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito perviene attraverso la valutazione delle prove, se sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di Mancanza o contraddittorietà della motivazione, solo perché contrari agli assunti del ricorrente, il quale ne prospetti una diversa ricostruzione e proponga una diversa valutazione dei fatti. (V mass nn 141461, 143432 seconda parte anno 1979; 140858 anno 1979; mass n 148888 anno 1981 ed ivi giurisprudenza sui limiti del Sindacato della Corte suprema).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)