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Sez. 1, Sentenza n. 11159 del 10/06/1982 Ud. (dep. 23/11/1982) Rv. 156290 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - APPREZZAMENTO DELLE PROVE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156290-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - APPREZZAMENTO DELLE PROVE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - DIFFERENZE.*

La differenza tra apprezzamento della prova, affidato in via esclusiva al giudice del merito, e controllo sulla congruità logica della motivazione, rimesso alla Corte di Cassazione, risiede nella circostanza che se il giudice del merito è libero di valutare le prove raccolte dando a ciascuna di esse, come al loro complesso, il peso ed il significato più opportuni, la motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale, deve, però, rispettare le regole della logica: essa, cioè, non deve essere frutto di valutazioni illogiche e di organizzazione arbitraria del materiale probatorio, ma deve essere logicamente ineccepibile, nel senso che dalle premesse di fatto deve apparire legittima l'adozione delle conseguenze che ne ha tratto il giudice. (V mass n 150282; (V mass n 149918; (V mass n 148888; (V mass n 147387; (V mass n 143432 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)