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Sez. 3, Sentenza n. 7699 del 05/04/2011 (Rv. 617516 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Incendio sviluppatosi nella cosa locata - Responsabilità del conduttore ex art. 2051 cod.civ. - Configurabilità - Prova liberatoria - Contenuto - Dimostrazione del fortuito - Necessità.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617516-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO

Il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod.civ. dei danni che l'incendio sviluppatosi nell'immobile locatogli abbia cagionato a terzi e si libera da tale responsabilità solo dando la prova del fortuito, in particolare dimostrando di avere correttamente espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, tutte le attività di vigilanza, controllo e manutenzione imposte da disposizioni, anche penali, dettate per prevenire fatti pericolosi e dal principio generale del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)