diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 12/11/2009 (Rv. 610052 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Immobile locato - Responsabilità per custodia del proprietario e del conduttore - Mancanza di prova della riconducibilità del danno alla violazione dello specifico dovere di vigilanza esistente a carico di ciascuno - Conseguenze - Causa ignota - Responsabilità a carico del locatore e del conduttore - Sussistenza - Presunzione di responsabilità del custode - Art. 2051 cod. civ. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610052-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO

In caso di danni derivati a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso; ne consegue che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)