Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 26/06/1997 (Rv. 505471 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Incendio sviluppatosi nella cosa locata - Danni subiti dal locatore sulla persona o ad altra cosa di sua proprietà -Responsabilità del conduttore ex art. 2051 cod.civ. - Configurabilità - Prova liberatoria - Contenuto - Dimostrazione del fortuito - Necessità - Prova dell'insorgenza della causa dell'incendio in parti strutture apparati dell'immobile estranei all'ambito dei suoi poteri di vigilanza - Caso fortuito - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO
Il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod.civ. dei danni che l'incendio sviluppatosi nell'immobile locatogli abbia cagionato a terzi (compreso in essi il locatore, se danneggiato in altra sua cosa o nella persona) e si libera da tale responsabilità solo dando la prova del fortuito, che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origine in parti, strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità del conduttore ed estranei quindi alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)