Sez. 1, Sentenza n. 553 del 08/02/1977 (Rv. 384109 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DIFENSORE MUNITO DI PROCURA GENERALE ALLE LITI - COSTITUZIONE MEDIANTE MERO RICHIAMO DEGLI ESTREMI DEL MANDATO - INAMMISSIBILITA - PRODUZIONE DELL'ORIGINALE O DI COPIA AUTENTICA - NECESSITA - OMESSA PRODUZIONE - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MANCATO INTERVENTO DEL GI - POTERI DEL COLLEGIO O DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DIFENSORE MUNITO DI PROCURA GENERALE ALLE LITI - COSTITUZIONE MEDIANTE MERO RICHIAMO DEGLI ESTREMI DEL MANDATO - INAMMISSIBILITA - PRODUZIONE DELL'ORIGINALE O DI COPIA AUTENTICA - NECESSITA - OMESSA PRODUZIONE - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MANCATO INTERVENTO DEL GI - POTERI DEL COLLEGIO O DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Il difensore dell'attore, ove munito di procura generale alle liti, non puo costituirsi mediante mero richiamo ed indicazione degli estremi del mandato, ma deve produrne l'originale, ovvero copia autentica, ai sensi dell'art 165 primo comma cod proc civ, il quale opera tanto per la procura speciale, quanto per quella generale. Peraltro, in caso di omesso deposito della procura generale, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, il giudice non puo dichiarare l'invalidita della Costituzione, senza aver prima provveduto, in adempimento del dovere impostogli dall'art 182 primo comma cod proc civ, ad invitare la parte a produrre il documento mancante. Questo invito, ove non vi abbia provveduto il giudice istruttore, deve essere rivolto dal collegio, od anche dal giudice di appello, in considerazione del fatto che la produzione di quel documento, nel corso del giudizio di merito, vale a sanare ex tunc la irregolarita della Costituzione. (V 2478/71, mass n 353484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)