Sez. 2, Sentenza n. 2478 del 24/07/1971 (Rv. 353484 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA GENERALE NOTARILE - INDICAZIONE DEI SOLI ESTREMI DI TALE PROCURA UTILIZZATA PER PIU GIUDIZI DISTINTI - NECESSITA DI PRODURRE LA PROCURA STESSA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA GENERALE NOTARILE - INDICAZIONE DEI SOLI ESTREMI DI TALE PROCURA UTILIZZATA PER PIU GIUDIZI DISTINTI - NECESSITA DI PRODURRE LA PROCURA STESSA.*
L'Onere del difensore di dimostrare i suoi poteri di rappresentanza e difesa della parte in giudizio non puo ritenersi assolto con la semplice indicazione degli estremi della procura (trattavasi, nella specie, di procura generale notarile) con la conseguenza di creare per la controparte un diverso Onere, che la legge non le impone, qual e quello di controllare se la procura effettivamente esista. Una diversa prassi, anche se largamente diffusa, non puo modificare le norme inderogabili di diritto in proposito dettate. (la riferita prassi, adottata anche in conformita della circolare n 1828 del 3 ottobre 1949 del ministero della giustizia, era quella di consentire al difensore munito di procura generale notarile, che dovesse servirsene in piu giudizi, di indicare solo gli estremi dell'atto in modo che la controparte potesse accertarne l'esistenza e il suo rilascio prima del giudizio. Nell'enunciare i principi di cui in massima, la SC ha ritenuto che detta circolare, se puo giustificare la ricezione, da parte della cancelleria, di Atti di Costituzione senza il contemporaneo deposito delle procure generali predette di cui vengano pero indicati gli estremi, non esime i difensori dall'Onere di esibire al giudice gli Atti da cui essi ripetono i propri poteri).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)