Sez. 5, Sentenza n. 22747 del 09/11/2016 (Rv. 641544 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Diritto alla detrazione - Perdita - Esclusione - Condizioni - Prova del diritto - Documentazione inerente il condono - Insufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di detrazione del credito IVA, maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, la prova dei relativi requisiti sostanziali del diritto può essere fornita mediante la produzione delle fatture o di altra documentazione contabile, in cui, tuttavia, non rientra né l'istanza di condono avanzata ai sensi della l. n. 289 del 2002, né la dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)