Sez. 5 - , Sentenza n. 26550 del 21/12/2016 (Rv. 642365 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta per la ricerca scientifica - Omessa indicazione in dichiarazione - Decadenza meramente formale - OpponibilitĂ in fase giudiziale - AmmissibilitĂ - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, il credito d'imposta concesso dall'art. 5 della l. n. 449 del 1997 può essere opposto, in sede giudiziaria, alla maggiore pretesa erariale dal contribuente che sia incorso nella decadenza di cui all'art. 6 del d.m. n. 275 del 1998, per non averlo indicato nella pertinente dichiarazione dei redditi o in una tempestiva dichiarazione integrativa, sempre che ne siano dallo stesso dimostrati, o siano comunque rimasti non contestati dall'Amministrazione finanziaria, i requisiti sostanziali, trattandosi di una decadenza formale che incide solo sul piano amministrativo.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. EFI 22/07/1998 num. 275, Legge 27/12/1997 num. 449 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)