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Sez. 6, Sentenza n. 49995 del 15/09/2017 Ud. (dep. 31/10/2017) Rv. 271582 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misura cautelare eseguita dopo la apertura del dibattimento di primo grado - Regressione del procedimento a seguito della dichiarata nullità degli atti del giudizio - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271582-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Fattispecie nella quale la misura cautelare era stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare ed eseguita dopo l'inizio del dibattimento, nel corso del quale veniva dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio con conseguente regressione del procedimento in fase di udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)