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Sez. 3, Sentenza n. 37826 del 20/06/2007 Cc. (dep. 12/10/2007) Rv. 237927 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misura cautelare eseguita dopo l'apertura del dibattimento di primo grado - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237927-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)