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Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993 (Rv. 483459 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Prorogabilità | Limiti - Carattere ordinatorio del termine assegnato alla prorogabilità - Conseguente validità di un nuovo provvedimento di proroga per inosservanza di tale termine - Limiti.
Stato
decisa il 1993-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483459-01

Procedimento civile - Termini processuali - Prorogabilità

La non prorogabilità di un termine processuale ordinatorio che sia stato già prorogato o che sia scaduto non è una qualità che comporti un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio, in quanto il termine così assegnato alla prorogabilità ha esso stesso carattere ordinatorio e non entra a far parte della fattispecie dell'atto del procedimento di cui si tratta, talché la sua inosservanza non impedisce di emettere un valido provvedimento di proroga, sempre che non si sia verificata una situazione esterna con questa incompatibile, quale, nel rito di lavoro e con riguardo al termine di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, la sopravvenuta impossibilità di osservare i termini dilatori a comparire, rispetto all'udienza di discussione fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)