Sez. 1, Sentenza n. 1364 del 08/02/2000 (Rv. 533579 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Termine ex art. 303 cod.proc.civ. - Natura ordinatoria - Prorogabilità anche dopo la scadenza - Ammissibilità - Limiti - Nel caso di decorso del termine perentorio di sei mesi per la riassunzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
I termini ordinatori possono essere prorogati sia prima che dopo la loro scadenza senza che, nella seconda ipotesi, possano derivare effetti preclusivi analoghi a quelli che conseguono all'inosservanza di un termine perentorio; pertanto, il termine per la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto di fissazione dell'udienza apposto ai sensi dell'articolo 303 cod.proc.civ. può essere prorogato dopo la scadenza, salvo che non sia già decorso il semestre dalla dichiarazione di interruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)