Sez. 5, Sentenza n. 28520 del 24/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013) Rv. 257250 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Cessione di un credito ad altra società del gruppo - Assunzione di corrispettivo - Distrazione - Sussistenza - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta, la cessione di un credito senza corrispettivo in favore di società appartenente a medesimo gruppo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)