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Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 251536 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazione distrattiva infragruppo - Condizioni di insussistenza del reato - Vantaggio compensativo conseguito dalla società depauperata - Dimostrazione - Necessità - Mera dimostrazione dell'appartenenza al gruppo - Insufficienza.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251536-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)