Sez. L, Sentenza n. 4212 del 24/06/1986 (Rv. 446989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RINUNCIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RINUNCIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Il diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni dallo stesso effettivamente espletate, pur derivando da una norma inderogabile, qual'è l'art. 2103 cod. civ., è non di meno suscettibile di rinuncia o transazione ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., non esistendo altra norma che preveda per la rinuncia o per la transazione di particolari diritti del lavoratore, derivanti da norme cogenti, un trattamento giuridico diverso da quello generale contemplato dal citato art. 2113. (V 3750/84, mass n 435735; (V 1596/83, mass n 426436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)