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Sez. L, Sentenza n. 1596 del 03/03/1983 (Rv. 426436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RINUNZIE A TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - DIRITTI DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI E ALLA SEDE - RINUNZIA A TRANSAZIONI RELATIVE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RINUNZIE A TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - DIRITTI DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI E ALLA SEDE - RINUNZIA A TRANSAZIONI RELATIVE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA.*

I diritti del lavoratore alle mansioni e alla Sede, così come delimitati dall'art. 2103 cod. civ., nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, rientrano, salve le pattuizioni più favorevoli, nella categoria dei diritti indisponibili e, in quanto tali, godono della tutela accordata dall'art. 2113 cod. civ. come modificato dall'articolo 6 di detta legge -, con l'ulteriore conseguenza che, ferma la sanzione di nullità assoluta che colpisce le preventive pattuizioni collettive e individuali abrogative della disciplina legale in materia di mansioni e trasferimenti, le rinunzie e le transazioni relative a violazioni, già avverate, di tale disciplina sono colpite dalla sanzione di Invalidità comminata dal primo comma del citato art. 2113 cod. civ. ma debbono essere impugnate, a pena di decadenza nei modi e termini previsti dai commi successivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)