Sez. L, Sentenza n. 983 del 02/02/1988 (Rv. 457310 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIFFERENZA RETRIBUTIVA - RINUNZIA PRECEDENTE ALLA MATURAZIONE - ESCLUSIONE - RINUNZIA SUCCESSIVA - MANIFESTAZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIFFERENZA RETRIBUTIVA - RINUNZIA PRECEDENTE ALLA MATURAZIONE - ESCLUSIONE - RINUNZIA SUCCESSIVA - MANIFESTAZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ.*
Con riguardo al diritto alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della superiore qualifica spettante al lavoratore subordinato, non può quest'ultimo rinunciare - prima della maturazione del diritto stesso - a tali compensi che rientrano nella garanzia costituzionale, prevista dall'art. 36 cost., della proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto; né - quando tale diritto è maturato - può presumersi la rinuncia a tali compensi, che va esternata in Forma espressa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto, ai fini della decorrenza della prescrizione, che la richiesta del lavoratore della qualifica superiore implicasse anche la richiesta delle differenze retributive, che non potevano presumersi rinunciate). (V 4666/87, mass n 453322; (V 4212/86, mass n 446989).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)