Sez. 6, Sentenza n. 4412 del 27/11/1995 Cc. (dep. 08/02/1996) Rv. 203880 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimento in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Adozione di altra misura cautelare - Possibilità - Condizioni - Motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie: adozione dell'obbligo di soggiorno.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimento in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
L'art. 307, primo comma cod. proc. pen. prevede che l'applicazione, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, di altre misure cautelari, di cui ricorrano i presupposti, è possibile ove permangano le ragioni, che avevano giustificato la custodia in carcere. Si impone, pertanto, l'obbligo di motivazione al giudice, il quale, ancorché non debba accertare che le esigenze cautelari già poste a base dell'ordinanza custodiale, siano rimaste immutate, deve tuttavia dare atto, in concreto, che esse sono ancora di rilevanza tale, da legittimare l'applicazione di altre e meno gravose misure. (Fattispecie: adozione dell'obbligo di soggiorno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)