diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 15736 del 06/03/2003 Cc. (dep. 03/04/2003) Rv. 225441 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Modifiche introdotte all'art. 307 c.p.p. dall'art. 2 del d.l. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001 - Applicazione di misure cautelari diverse - Condizioni - Indicazione - Verifica della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225441-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc.pen., come novellato dall'art. 2, comma 5 del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, conv. in l. 9 gennaio 2001 n. 4, che consente l'adozione di misure sostitutive 'solo se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelarè, va interpretato nel senso che occorre una verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Tale verifica non può consistere pertanto nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma deve dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengano persistenti al momento dell'applicazione della nuova misura (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura dell'obbligo di dimora all'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia, sul rilievo che essa si limitava a richiamare, perché non superata da elementi nuovi, la motivazione del titolo custodiale originario e a ritenere genericamente l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di un mero richiamo 'alle modalità del fattò e 'alla personalità negativa dell'indagatò, senza alcuna indicazione specifica delle ragioni per le quali tale pericolo dovesse in concreto ritenersi sussistente all'atto dell'adozione della nuova misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 2 quinquies, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)