Sez. L, Sentenza n. 15437 del 07/07/2014 (Rv. 631851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Diritto di indire assemblee ex art. 20 Stat. Lav. - Al singolo membro della r.s.u. - Spettanza - In forza dell'art. 4 Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - Fondamento - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
L'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro. Ne consegue che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (istitutivo delle r.s.u.), deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, rientra tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u., purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1993 art. 4, Contr. Coll. 20/12/1993 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)