Sez. L, Sentenza n. 1892 del 01/02/2005 (Rv. 580664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Organismi di rappresentanza aziendale diversi dalle r.s.a. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed alla previsione del diritto delle r.s.n. di indire assemblee sindacali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In tema di rappresentatività sindacale, l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentanza (quali, nella specie, le r.s.u. di cui all'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970, e alle prime può assegnare prerogative sindacali (quali nella specie, il diritto di indire l'assemblea sindacale) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con il limite, previsto dall'art. 17 della citata legge n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)