Sez. 3, Sentenza n. 6700 del 14/11/1986 (Rv. 448846 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DATA DI RILASCIO SUCCESSIVA ALLA DECADENZA DEL CONDUTTORE DALLA PROROGA LEGALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DATA DI RILASCIO SUCCESSIVA ALLA DECADENZA DEL CONDUTTORE DALLA PROROGA LEGALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
In tema di cessazione del rapporto di locazione di immobile urbano, manca l'interesse del conduttore al ricorso per Cassazione qualora il giudice del merito - anche se attraverso la non consentita applicazione della normativa di cui alla legge n. 392 del 1978 - abbia stabilito il rilascio per una data successiva a quella in cui il rapporto era venuto meno per avvenuta decadenza del conduttore dalla proroga legale (ai sensi dell'art. 3 n. 1 della legge n. 253 del 1950, che opera con riferimento al momento della domanda). (V 102/84, mass n 433957; (V 628/83, mass n 425380).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)