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Sez. 3, Sentenza n. 628 del 22/01/1983 (Rv. 425380 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CESSAZIONE DI LOCAZIONE ABITATIVA NON SOGGETTA A PROROGA - DEDUZIONE DELLO JUS SUPERVENIENS EX ART. 65, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 392/1978 - CONSUMAZIONE DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - INTERESSE AL RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425380-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CESSAZIONE DI LOCAZIONE ABITATIVA NON SOGGETTA A PROROGA - DEDUZIONE DELLO JUS SUPERVENIENS EX ART. 65, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 392/1978 - CONSUMAZIONE DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - INTERESSE AL RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo per scadenza del termine convenzionale, qualora il conduttore invochi l'applicabilità, in suo favore, dello ius superveniens di cui all'art. 65, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che ha previsto l'ulteriore durata quadriennale di tali contratti, in ordine ai quali sia in corso procedimento per convalida di sfratto o di licenza per finita locazione - viene meno l'interesse al ricorso per Cassazione se, nelle more del giudizio, sia comunque esaurito il suddetto termine di quattro anni dal rinnovo della locazione. (Conf 3075/81, mass n 413642; (Conf 5713/81, mass n 416406; (Conf 6470/81, mass n 417301).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)