Sez. 3, Sentenza n. 628 del 22/01/1983 (Rv. 425380 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CESSAZIONE DI LOCAZIONE ABITATIVA NON SOGGETTA A PROROGA - DEDUZIONE DELLO JUS SUPERVENIENS EX ART. 65, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 392/1978 - CONSUMAZIONE DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - INTERESSE AL RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CESSAZIONE DI LOCAZIONE ABITATIVA NON SOGGETTA A PROROGA - DEDUZIONE DELLO JUS SUPERVENIENS EX ART. 65, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 392/1978 - CONSUMAZIONE DEL TERMINE QUADRIENNALE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - INTERESSE AL RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
In tema di cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo per scadenza del termine convenzionale, qualora il conduttore invochi l'applicabilità , in suo favore, dello ius superveniens di cui all'art. 65, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che ha previsto l'ulteriore durata quadriennale di tali contratti, in ordine ai quali sia in corso procedimento per convalida di sfratto o di licenza per finita locazione - viene meno l'interesse al ricorso per Cassazione se, nelle more del giudizio, sia comunque esaurito il suddetto termine di quattro anni dal rinnovo della locazione. (Conf 3075/81, mass n 413642; (Conf 5713/81, mass n 416406; (Conf 6470/81, mass n 417301).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)