Sez. 1, Sentenza n. 14314 del 20/12/1999 (Rv. 532375 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Notificazione - Forme - Rinvio al codice di procedura civile - Notificazione effettuata da funzionario dell'amministrazione accertatrice della violazione - Utilizzabilità dei soli mezzi di notificazione previsti dal codice di rito - Esclusione - Condizioni - Riconducibilità dell'atto allo schema normativo corrispondente - Notifica di ordinanza - ingiunzione sindacale effettuata dal locale comando dei vigili urbani a mezzo posta con plico raccomandato recante la indicazione del reale destinatario e il relativo domicilio pur in assenza della compilazione della relata di notifica - Ricezione dello stesso - Inesistenza dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Eventuale nullità, peraltro sanata dalla proposizione, da parte del destinatario dell'atto stesso, di tempestiva e rituale opposizione - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
In tema di forme di notificazione di ordinanza - ingiunzione di pagamento, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, al quarto comma, rinvia alle modalità previste dal codice di procedura civile, precisando, peraltro, che la notifica può essere effettuata altresì da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata.In tale ipotesi, detto funzionario non è vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge, purché il procedimento adottato sia comunque riconducibile allo schema normativo che lo disciplina, dovendosi ravvisare, solo in caso contrario, inesistenza dello stesso.Ne consegue che la notificazione di ordinanza - ingiunzione sindacale eseguita dal locale Comando dei vigili urbani a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)