Sez. 5, Sentenza n. 2079 del 30/01/2008 (Rv. 601393 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Notificazione effettuata da funzionario dell'amministrazione accertatrice della violazione - Ammissibilità - Utilizzabilità dei soli mezzi di notificazione previsti dal codice di rito - Esclusione - Notifica di ordinanza - Ingiunzione sindacale effettuata a mezzo posta con plico raccomandato pur in assenza della compilazione della relata.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
La notifica di ordinanza - ingiunzione di pagamento, "ex" art. 14 della legge n. 689 del 1981 può essere anche effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge. Ne consegue che la notificazione di ordinanza - ingiunzione eseguita a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)