Sez. 1, Sentenza n. 14854 del 16/11/2000 (Rv. 541767 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica effettuata da messo comunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Operatività.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
La notifica di un'ordinanza - ingiunzione compiuta da un messo comunale dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, il cui art. 64, primo comma lett. c) abroga l'art. 273 del T.U.L.C.P. n.383 del 1934, è nulla e non inesistente; poiché l'art. 14, quarto comma della legge n. 689 del 1981 richiama "le modalità previste dal codice di procedura civile" rendendo applicabile l'art. 160 cod.proc.civ. che, attraverso il rinvio all'art. 156 cod.proc.civ., prevede che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunto lo scopo della notificazione allorquando il destinatario ammette di averla ricevuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 4, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)